In base alla modifica, l’abusivo che incorra nella prima contestazione, sarà sanzionato con una sanzione amministrativa da € 7.500 fino a € 15.000. Successivamente, nel caso in cui vi sia una sola reiterazione dell’illecito (rispetto all’attuale formulazione dell’articolo 8 che prevede l’irrogazione della sanzione amministrativa per ben tre volte prima dell’applicazione dell’art. 348 c.p.), all’abusivo sarà applicato l’art. 348 del c.p. che, nella versione modificata in vigore anch’essa dal 15 febbraio, prevede una sanzione penale pecuniaria da € 10.000 fino a € 50.000 e la reclusione da sei mesi a tre anni.
La condanna comporta inoltre la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.
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